ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

  1. Si costituisce in Associazione il Movimento politico denominato “Uniti per la Costituzione” con sede legale in Genova, via Garibaldi n. 14, cap 16124.
  2. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro.

ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI E ISPIRATORI

  1. “Uniti per la Costituzione” è un movimento politico libero che si propone di favorire la cultura della partecipazione attiva dei cittadini alle decisioni che

riguardano il futuro del Paese, la difesa dei diritti fondamentali dell’individuo e dei beni pubblici nonché l’unione delle forze che propugnano il multilateralismo e il ripudio della guerra.

  1. “Uniti per la Costituzione” è fondato sui principi costituzionali di democraticità interna, partecipazione, uguaglianza, solidarietà e non discriminazione. La vita dell’Associazione e dei suoi organi, così come l’esercizio dei diritti degli Associati, potrà svolgersi con modalità in presenza o in remoto.
  2. “Uniti per la Costituzione” seleziona, promuove e sostiene le proprie liste e i propri candidati alle elezioni amministrative, regionali, politiche ed europee; promuove e sostiene referendum, leggi di iniziativa popolare e ogni altro istituto di democrazia diretta.
  3. “Uniti per la Costituzione” non ha scopo di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale per tutta la durata associativa.

ARTICOLO 3 – SIMBOLO

  1. Il simbolo di “Uniti per la Costituzione” è così descritto: tondo suddiviso in due parti la cui semisfera superiore contiene il disegno stilizzato di colore rosso

raffigurante un cavaliere medioevale che trafigge un drago, in campo bianco; la semisfera inferiore, contiene la scritta bianca “Uniti per la Costituzione” in campo rosso.

ARTICOLO 4 – ASSOCIATI

  1. Possono essere iscritti all’Associazione tutti i cittadini italiani, i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea e gli stranieri in regola con il permesso di

soggiorno che abbiano compiuto il sedicesimo (16) anno di età con autorizzazione dei genitori o chi ne fa le veci.

  1. La richiesta di iscrizione è subordinata all’adesione ai principi e alle finalità dell’Associazione e al riconoscimento delle regole del presente Statuto e dei

regolamenti interni e comporta il pagamento dell’iscrizione annuale di € 20,00. La quota d’iscrizione non è trasmissibile.

  1. Con la richiesta di adesione, l’aspirante Associato accetta di essere registrato nell’anagrafe degli Associati e autorizza l’Associazione al trattamento dei dati

personali secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dalla relativa informativa.

  1. L’Associato è consapevole e accetta che qualsiasi comunicazione inerente l’attività associativa gli venga recapitata all’indirizzo di posta elettronica fornito

all’Associazione ovvero alla propria utenza cellulare.

  1. La qualità di Associato si perde per:
    1. recesso, da esercitarsi mediante comunicazione scritta, anche a mezzo e-mail da inviare al Presidente;
    2. morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione o perdita della capacità di agire;
    3. esclusione;
  2. La perdita della qualità di iscritto comporta l’automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta e non attribuisce alcun diritto al rimborso di eventuali quote e contributi versati.
  3. I Fondatori sono coloro che hanno costituito l’Associazione partecipando all’atto costitutivo.

ARTICOLO 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

  1. Ciascun Associato ha diritto di:
    1. partecipare attivamente alla vita dell’Associazione, contribuendo alla determinazione e all’attuazione della sua proposta politica e delle sue attività, sulla base dei regolamenti interni;
    2. candidarsi o essere designato alle cariche interne dell’Associazione;
    3. proporre la propria candidatura nelle liste elettorali a ogni livello, a norma di quanto previsto dai regolamenti interni;
    4. aderire alle articolazioni territoriali dell’Associazione e promuoverne la costituzione;
    5. conoscere e accedere agli atti e alle determinazioni degli organi associativi;
    6. chiedere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e previamente autorizzate dal Tesoriere, secondo i criteri fissati dal Direttivo, ferma la volontarietà e la gratuità dell’attività svolta in favore dell’Associazione e delle cariche associative rivestite

dall’Associato;

  1. ricorrere al Comitato di garanzia, qualora ritenga violate le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
  2. esercitare gli ulteriori diritti previsti dallo Statuto, dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi.
  3. Ciascun Associato ha il dovere di:
    1. osservare le previsioni dello Statuto e dei regolamenti interni;
    2. rispettare le deliberazioni degli organi associativi, tenere un comportamento leale e corretto nei confronti dell’Associazione e astenersi da ogni comportamento contrario agli interessi e agli scopi dell’Associazione;
    3. tenere nei confronti degli altri Associati un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignità e della personalità di ciascun Associato;
    4. contribuire attivamente alla discussione e all’elaborazione delle proposte e dell’iniziativa politica, sostenere l’attività dell’Associazione e il raggiungimento degli scopi associativi;
    5. tenere una irreprensibile e integerrima condotta in tutte le attività politiche e adempiere con disciplina e onore alle cariche e alle funzioni ricoperte;
    6. se eletto o amministratore a qualsiasi livello, di corrispondere i contributi stabiliti dal Direttivo in relazione all’entità delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta;
    7. riconoscere nell’autofinanziamento la primaria fonte di sostegno dell’associazione e rendersi attivo e propositivo nell’ideazione ed organizzazione di attività divulgative, tematiche e culturali ad esso collegate a livello territoriale.



ARTICOLO 6 – ORGANI NAZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE

  1. Sono organi nazionali dell’Associazione:
    1. l’Assemblea nazionale;
    2. il Presidente;
    3. il Vicepresidente;
    4. il Direttivo;
    5. il Tesoriere;
    6. il Comitato di garanzia.



ARTICOLO 7 – L’ASSEMBLEA NAZIONALE

  1. L’Assemblea nazionale è l’organo sovrano dell’Associazione.
  2. Tutti gli Associati hanno diritto di parteciparvi personalmente e di esercitare il diritto di voto. È esclusa la partecipazione mediante delega.
  3. L’Assemblea nazionale svolge le seguenti funzioni:
    1. approva annualmente il rendiconto di esercizio e il bilancio di previsione;
    2. definisce le direttive generali sull’indirizzo politico e programmatico de «Uniti per la Costituzione»;
    3. elegge il Presidente, il Tesoriere, il Direttivo ed il Comitato di garanzia;
    4. delibera a maggioranza dei votanti sulla mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e sulle proposte di revoca nei confronti del Tesoriere;
    5. delibera a maggioranza degli iscritti sulle proposte di revoca nei confronti dei membri del Comitato di garanzia;
    6. approva le proposte di modifica dello Statuto, del simbolo e della denominazione dell’Associazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei partecipanti al voto;
    7. approva l’adozione del Manifesto politico e di eventuali regolamenti interni;
    8. autorizza l’adesione o la federazione con altre associazioni o organizzazioni nazionali o internazionali senza fini di lucro che abbiano finalità in armonia con gli scopi associativi;
    9. si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione dagli organi associativi.
  4. L’Assemblea nazionale è convocata almeno due volte all’anno e ogniqualvolta lo richieda il Presidente, il Direttivo o almeno un quarto degli Associati. L’Assemblea nazionale è altresì convocata entro venti giorni dalle dimissioni, dalla cessazione, dall’impedimento permanente o dal decesso del Presidente. In tal caso si procede immediatamente all’elezione del Presidente.
  5. Alla convocazione dell’Assemblea nazionale provvede il Presidente almeno cinque giorni prima dell’adunanza, mediante comunicazione via posta elettronica e avviso pubblicato nel sito internet dell’Associazione, contenenti l’ordine del giorno, la data e l’ora della convocazione, il luogo per la modalità di svolgimento in presenza e, in

caso di lavori convocati anche o esclusivamente con partecipazione in remoto, la piattaforma telematica per parteciparvi in remoto. In caso di inerzia, impossibilità o assenza del Presidente, l’Assemblea nazionale è convocata, in via gradata, dal Vicepresidente o dal Presidente del Comitato di garanzia.

  1. L’Assemblea nazionale è convocata in unica convocazione. Salvo che sia diversamente disposto nello Statuto, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di Associati intervenuti.
  2. L’Assemblea nazionale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Se convocata per l’elezione del Presidente, è presieduta dal membro più anziano della Direzione nazionale.
  3. L’Assemblea nazionale, salvo quando disposto diversamente, delibera a

maggioranza semplice dei presenti e le sue deliberazioni sono vincolanti verso tutti gli Associati, gli organi e le articolazioni dell’Associazione.

  1. Delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea nazionale è redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante incaricato dal Presidente. Il verbale è conservato in apposito libro ed è pubblicato entro quindici giorni sul sito internet dell’Associazione.



ARTICOLO 8 – IL PRESIDENTE

  1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e politica di «Uniti per la Costituzione», ne attua l’indirizzo politico e programmatico attenendosi fedelmente alle direttive fissate dall’Assemblea nazionale e dal Direttivo, ne dirige l’organizzazione, ne coordina l’unitarietà dell’azione politica nazionale e territoriale e dà attuazione alle determinazioni degli altri organi dell’Associazione.
  2. Oltre alle ulteriori competenze previste dalla legge e dallo statuto, il Presidente:
    1. ha la rappresentanza legale dell’Associazione con riguardo a ogni situazione giuridica, attività e rapporto dell’Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l’apertura e gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura;
    2. rappresenta l’Associazione in giudizio dinanzi a ogni giurisdizione e in ogni stato e grado del procedimento; può intraprendere ogni lite, resistere in giudizio e nominare difensori;
    3. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto dell’Associazione;
    4. è titolare e responsabile del simbolo dell’Associazione e, secondo le determinazioni dell’Assemblea nazionale e del Direttivo, rilascia e revoca ogni autorizzazione e delega per l’utilizzo della denominazione e del simbolo, per la

partecipazione alle competizioni elettorali e per la presentazione delle liste elettorali, compiendo ogni altro atto necessario ai fini di tale partecipazione;

  1. nomina il Vicepresidente e può nominare procuratori speciali per il compimento di atti o categorie di atti rientranti nei suoi poteri.
  2. Il Presidente può delegare a uno o più membri elettivi del Direttivo la responsabilità di settori relativi alle questioni politico-sociali e alle esigenze organizzative. Ciascun atto di nomina, delega o revoca è motivato e immediatamente comunicato al Direttivo.
  3. Il Presidente è eletto dall’Assemblea nazionale tra gli Associati e dura in carica tre anni, rinnovabile una sola volta. Ciascun Associato può esprimere solo una

preferenza tra i candidati a ciascuna delle cariche di Presidente e Tesoriere. Nel caso in cui nessuna candidatura abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti espressi, si procede immediatamente al ballottaggio tra le due candidature più votate. Nel caso in cui nessuna candidatura collegata abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti espressi, si procede immediatamente al ballottaggio tra le due candidature collegate più votate.

  1. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, cessazione, impedimento permanente o decesso del Presidente, l’Assemblea nazionale è convocata entro venti giorni ed elegge il nuovo Presidente entro sessanta giorni, provvedendo contestualmente alla rielezione del Vicepresidente e del Tesoriere.



ARTICOLO 9 – IL DIRETTIVO

1 – Il Direttivo è l’organo esecutivo degli indirizzi dell’Assemblea nazionale in materia di attività politica e organizzativa, e coadiuva il Presidente nell’indirizzo politico, programmatico e organizzativo dell’Associazione e nell’esecuzione delle deliberazioni degli altri organi.

2- Il numero dei componenti del direttivo è stabilito dall’assemblea tra un minimo di 7 ed un massimo di 11 membri.

  1. – I membri del Direttivo sono eletti dall’assemblea e durano in carica tre (3) anni; sono membri di diritto dal Direttivo il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere.

4- Il Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti o su richiesta del Presidente. Il Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente. La convocazione avviene con almeno 12 ore di preavviso ed è effettuata mediante comunicazione via messaggio telefonico o posta elettronica, contenenti l’ordine del giorno, la data e l’ora della convocazione, il luogo per la modalità di svolgimento in presenza e, ove la partecipazione ai lavori sia prevista anche o esclusivamente in forma remota, la

piattaforma telematica per la modalità di svolgimento in remoto. Il Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti. È escluso il voto per delega.



ARTICOLO 10 – IL TESORIERE

  1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni; nel rispetto della normativa vigente e oltre alle ulteriori competenze previste dalla legge e dallo statuto il Tesoriere:
    1. è responsabile della gestione amministrativa, contabile, economica, finanziaria e patrimoniale dell’Associazione;
    2. redige il bilancio di previsione e il rendiconto di esercizio secondo le previsioni normative e statutarie, curandone la pubblicazione e la comunicazione entro i termini previsti dalla legge e dallo statuto;
    3. può essere delegato dal Presidente a compiere specifici atti in nome e per conto dell’Associazione, ivi inclusa la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l’apertura e gestione di conti correnti e di operazioni bancarie in genere, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi, benefici e finanziamenti pubblici di qualsiasi natura;
    4. provvede all’esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti;
    5. cura la tenuta e l’aggiornamento dei libri e registri contabili, amministrativi e associativi previsti dalla normativa vigente, ivi incluso il registro degli Associati, secondo le forme e le modalità previste dalla legge;
    6. gestisce ogni attività relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche;
    7. agisce nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario, di cui ha la responsabilità autonoma, individuale ed esclusiva;
    8. stipula convenzioni con gli enti locali per l’uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 8 della legge 6/7/2012 n. 96;
    9. recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l’ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge; assume la qualifica di datore di lavoro ad ogni effetto di legge ed è il responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro;
  1. può avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia giuridica e in materia di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici;
  2. nomina il responsabile del trattamento e il responsabile della protezione dei dati ai sensi degli art. 28 e 37 del regolamento (UE) 2016/679;
  3. provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli e agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla legge.
  1. Il Tesoriere trasmette trimestralmente alla Direttivo un resoconto delle attività svolte, delle entrate e delle spese sostenute.
  2. Il Tesoriere non può, senza preventiva autorizzazione del Direttivo, da richiedersi previa presentazione di apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di mille (1000) euro.
  3. Nell’ipotesi in cui, per qualunque motivo, il Tesoriere cessi dalla carica prima del termine, il Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, designa un sostituto che rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Tesoriere, eletto dall’Assemblea nazionale.



ARTICOLO 11 – IL COMITATO DI GARANZIA

  1. Il Comitato di garanzia è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea nazionale tra gli Associati, che durano in carica tre anni. I membri del Comitato di garanzia non possono ricoprire altre cariche negli organi dell’Associazione e nelle articolazioni

territoriali. Non appena eletti, i membri del Comitato di garanzia eleggono tra loro un presidente a maggioranza semplice.

  1. Le riunioni del Comitato di garanzia sono convocate dal suo presidente, che ne stabilisce l’ordine del giorno secondo quanto previsto dallo Statuto.
  2. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di tre componenti il Comitato e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  3. Oltre a quanto previsto dallo statuto, il Comitato di garanzia:
    1. si pronuncia sulle controversie insorte tra gli Associati, le articolazioni locali e tematiche e gli organi dell’Associazione, inerenti alla corretta interpretazione e applicazione delle previsioni dello Statuto, del Manifesto Politico e degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi;
    2. irroga le sanzioni disciplinari compresa l’espulsione;
    3. si pronuncia sulle controversie connesse al commissariamento e lo scioglimento delle articolazioni territoriali.
    4. ha funzioni di interpretazione dello Statuto, del Manifesto Politico e degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi;
    5. si pronuncia sulle questioni attinenti il corretto utilizzo delle risorse economiche, l’elezione e il corretto funzionamento degli organi associativi, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere e al rispetto delle eventuali minoranze interne;
    6. si pronuncia sulle controversie concernenti le elezioni degli organi associativi e le candidature alle competizioni elettorali;
    7. si pronuncia su tutte le altre questioni che gli vengano deferite dagli organi dell’Associazione.
  4. I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati anche mediante la preventiva comunicazione dell’oggetto del procedimento o della contestazione dell’addebito. La comunicazione reca l’indicazione della condotta contestata e delle disposizioni ritenute violate; la previsione del termine perentorio di trenta giorni per le difese; il diritto dell’interessato di accedere agli atti del procedimento; la possibilità di farsi eventualmente assistere da soggetto di propria fiducia ; la conclusione del

procedimento dinanzi al Comitato di garanzia entro tre mesi dalla contestazione.



ARTICOLO 12– SANZIONI DISCIPLINARI. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

  1. Il Comitato di Garanzia – in caso di inadempienza alle previsioni dello statuto, del Manifesto Politico, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi può richiamare o escludere chi commetta gravi violazioni delle previsioni dello statuto, del Manifesto Politico, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi oppure svolga o tenti di svolgere attività gravemente contrarie agli interessi e ai valori di «Uniti per la Costituzione» o arrechi o tenti di arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione, nonchè in tutti i casi in cui il comportamento dell’Associato sia comunque incompatibile con la sua permanenza nell’Associazione.
  2. L’azione disciplinare può essere promossa su iniziativa del Presidente o della

Direzione nazionale. L’azione disciplinare può essere altresì promossa su impulso di almeno cinque Associati.



ARTICOLO 13– MODIFICHE DELLO STATUTO, DEL SIMBOLO E DELLA DENOMINAZIONE

  1. Lo statuto, la denominazione e il simbolo di «Uniti per la Costituzione» sono modificati con deliberazione dell’Assemblea nazionale approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto.
  2. Le modifiche concernenti il trasferimento della sede legale sono approvate dall’Assemblea nazionale a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero di Associati intervenuti.
  3. Le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto sono eseguite nel rispetto dei requisiti di forma e sostanza previsti dalla normativa vigente.



ARTICOLO 14– SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato 1. dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati aventi diritto al voto.

2. L’eventuale patrimonio dell’ente deve essere devoluto ad altra associazione con fini di pubblica utilità, individuata dai membri del Direttivo